IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 23 dicembre 2021 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze  di  cui  all'art.  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo  citato  n.  1  del  2018,  resta  in  vigore  fino  alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia; 
  Considerato che nei giorni dal 3 al 5 ottobre  2021  il  territorio
dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte,  di
Carcare, di Mallare, di  Pallare,  di  Pontinvrea,  di  Quiliano,  di
Sassello e di Urbe, in Provincia di  Savona,  e  nel  territorio  dei
Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di  Tiglieto,  della  Citta'
metropolitana  di  Genova,   e'   stato   interessato   da   fenomeni
meteorologici di eccezionale intensita'  che  hanno  determinato  una
grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone; 
  Considerato, altresi', che i summenzionati eventi hanno determinato
movimenti franosi,  esondazioni  di  corsi  d'acqua  con  conseguenti
allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture  viarie,  ad  edifici
pubblici e privati, alle opere di  difesa  idraulica,  nonche'  danni
alle attivita' agricole e produttive; 
  Viste le note della Regione Liguria dell'8 e 21 ottobre 2021 e  del
18 novembre 2021; 
  Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 26, 27 e  28
ottobre 2021 dai tecnici del  Dipartimento  della  protezione  civile
insieme ai tecnici della Regione Liguria; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1 del citato  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie  per  far  fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
25, comma 2 del decreto legislativo  n.  1  del  2018,  nella  misura
determinata  all'esito  della  valutazione   speditiva   svolta   dal
Dipartimento della protezione civile sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Liguria; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1 del
citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione  dello
stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma  1
del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, per dodici mesi
dalla data di deliberazione, lo stato  di  emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal  3
al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare,  di
Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare,  di
Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello  e  di  Urbe,  in  Provincia  di
Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e
di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere  a)
e b)  del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
3. 
  3.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
valutazione  dell'effettivo  impatto  dell'evento  in  rassegna,   si
provvede nel limite di euro 6.000.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1  del   decreto
legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                        Il Presidente 
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi